Art. 20.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle norme di cui alla presente legge è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 258 euro a 2.582 euro.
      2. La violazione delle norme della presente legge è, altresì, punibile con la sospensione fino a un mese o con la revoca definitiva delle licenze di cui all'articolo 6.